Riprendiamo l’analisi delle norme emanate per fronteggiare l’emergenza in corso da ormai un anno; vediamo oggi i contenuti di interesse per l’area della fragilità del DPCM del 2 marzo 2021, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in vigore fino al 6 aprile 2021 (salvo proroghe, probabili).
Possibilità di assistenza in ospedale alla persona con disabilità grave
Innanzitutto, secondo l’art. 11, comma 5 del citato DPCM, è introdotta finalmente la possibilità che la persona con disabilità grave ricoverata in ospedale sia assistita da un caregiver, norma da intendersi estesa ad ogni reparto, dal pronto soccorso al reparto di degenza, in deroga alla regola generale:
“È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura“.
Didattica in presenza in zona rossa per alunni con disabilità e bisogni speciali
Dal 6 marzo nelle zone rosse sono sospese le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Nelle zone arancioni e gialle, i Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica a seconda dell’andamento epidemiologico. Resta però in tutti i casi sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Continuazione delle attività sociali e socio sanitarie, nel rispetto della salute
Alle persone con disabilità è dedicato in toto l’articolo 3, che contiene disposizioni specifiche, che riguardano le attività sociali e socio-sanitarie, deroghe alle norme sul distanziamento e altro.
Secondo tale norma, le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Deroghe in materia di distanziamento e attività motoria
Sempre l’art 3 prevede che le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.
Deroga all’obbligo di mascherina
Viene inoltre ribadito all’art. 1 del dpcm che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Per approfondimenti, link a DPCM testo integrale
A cura del Servizio Legale di InCerchio |