La Voce del 10.11.2019

Disabili: sì all’Iva al 4% per la domotica. Come fare per ottenere l’agevolazione

Lo chiarisce in una nota l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 422 del 2019.

“Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”, recita l’articolo 1, comma 3-bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202.
“In virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, – scrive l’Agenzia delle Entrate – l’aliquota iva agevolata “si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità (cfr. risoluzione n. 57/E del 2005).

Che documenti servono per ottenere questa agevolazione.
Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’aliquota IVA agevolata, l’art. 2, comma 2 del citato D.M. 14 marzo 1998 prevede che il soggetto portatore di handicap debba produrre:
– il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente;
– la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.

I motivi della decisione.
Con decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, sono state individuate le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame.
In particolare l’articolo 1 del citato DM prevede che l’aliquota del 4 per cento si applica “Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Il successivo articolo 2, al comma 1 del citato DM precisa che “Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Con la risoluzione n. 57 del 2005 è stato precisato che il “controllo dell’ambiente”, facilitato dai sussidi in questione, ricorre quando l’installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche consente al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap o il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. Pertanto, l’utilizzo del sussidio deve portare ad una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto disabile il quale, in tal modo, può vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto funzionale con l’ambiente.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che l’agevolazione in esame debba essere riconosciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.