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Ass. InCerchio: giurisprudenza sull’amministrazione di sostegno
GIURISPRUDENZA SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Commento dell’avv. G.R. Clerici di InCerchio a Sentenza di Cassazione
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO,
IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E IL RISPETTO DEL BENEFICIARIO
Ci sembra utile, nell’ambito della attività di promozione della corretta applicazione dell’istituto giuridico dell’Amministrazione di sostegno, contribuire alla conoscenza delle pronunce giurisprudenziali più significative, in particolare della Corte di Cassazione.
Allo scopo, pubblichiamo il commento dell’avv. Giulio Rufo Clerici, componente del Consiglio direttivo della ns Associazione, ad una recente sentenza della Cassazione che conferma, autorevolmente, la vera originaria funzione dell’amministrazione di sostegno, ovvero “rimuovere ostacoli di natura psichica o fisica che impediscono al beneficiario di esprimere e sviluppare la propria identità” (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4709).
Il caso in esame riguardava una persona anziana – priva di disturbi sul piano cognitivo – in favore della quale era stata aperta una amministrazione di sostegno, a motivo dell’analfabetismo della beneficiaria e della opportunità di conservarne il patrimonio, su richiesta dei familiari. La Corte d’appello, successivamente, ha accolto il reclamo della donna, sia perché le sue patologie, legate all’età, risultavano poco significative, sia perché le domande apparivano dirette alla tutela di interessi economici, piuttosto che al suo benessere. La Cassazione ha infine confermato la decisione della Corte d’appello, alla luce – tra l’altro – dei principi di uguaglianza, di rispetto della vita privata e di proporzionalità tra le effettive esigenze della beneficiaria e il contenuto dei provvedimenti del Giudice.
Infatti se l’interessato è lucido, contrario alla nomina dell’amministratore e in grado di gestire se stesso con una organizzazione adeguata – ha rilevato la Cassazione, in un caso precedente – “il Giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione” (Cass. 27 settembre 2017, n. 22602): un principio che vale, a maggior ragione, quando l’ads non giova alla persona anziana e lede la sua dignità, ponendola in secondo piano, rispetto a problematiche di fatto come l’analfabetismo (Cass. 28 febbraio 2018, n. 4709).